Di Walter Romanelli, Consulente del Lavoro (Albo di Trento n. 309) · aggiornato a ottobre 2026

In breve. Per “licenziarsi”, cioè dimettersi, da un contratto a tempo indeterminato bisogna inviare le dimissioni telematiche dal sito del Ministero del Lavoro, con SPID o CIE, oppure tramite un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro. Una lettera non basta. Va rispettato il preavviso previsto dal contratto collettivo, altrimenti il datore può trattenere l’indennità corrispondente. Entro 7 giorni dall’invio le dimissioni si possono revocare.

1. Controlla il preavviso del tuo contratto collettivo

La durata del preavviso non è fissata da una legge unica: la stabilisce il CCNL applicato, in base a livello e anzianità. La trovi nel contratto collettivo indicato in busta paga o nella lettera di assunzione. Il preavviso decorre in genere dal giorno successivo a quello in cui comunichi le dimissioni; alcuni CCNL lo fanno partire da una data precisa del mese.

2. Invia le dimissioni telematiche

Hai due strade:

  • Da solo, sul sito del Ministero del Lavoro con SPID o CIE: il sistema recupera i dati del rapporto dalle comunicazioni obbligatorie e invia il modulo al datore di lavoro e all’Ispettorato.
  • Tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, consulente del lavoro, ente bilaterale, commissione di certificazione o sede dell’Ispettorato del lavoro.

Le dimissioni fatte in un altro modo sono inefficaci (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Fanno eccezione il lavoro domestico, le dimissioni rese nelle sedi protette (conciliazione sindacale, commissioni di certificazione) e il pubblico impiego. Approfondimento: dimissioni telematiche, come si inviano.

3. Se cambi idea: la revoca entro 7 giorni

Entro 7 giorni dall’invio puoi revocare le dimissioni con la stessa procedura online, senza bisogno del consenso del datore. Passati i 7 giorni, le dimissioni restano efficaci.

4. Lavora il preavviso (o accordati per evitarlo)

SituazioneCosa succede
Lavori tutto il preavvisoRicevi la retribuzione normale fino all’ultimo giorno
Te ne vai senza preavvisoIl datore può trattenere dalle competenze finali l’indennità pari alla retribuzione del preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.)
Il datore ti esonera dal preavvisoDipende da cosa prevede il CCNL e da cosa concordate: mettilo per iscritto
Dimissioni per giusta causaIl preavviso non è dovuto
Dimissioni in gravidanza o entro il primo anno del bambinoIl preavviso non è dovuto (art. 55 D.Lgs. 151/2001)

5. Casi particolari

  • Genitori: in gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, o dall’ingresso del minore adottato o in affidamento, le dimissioni vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro; senza convalida non producono effetti.
  • Giusta causa: se te ne vai per un fatto grave del datore, ad esempio stipendi non pagati, molestie, demansionamento o mobbing, non devi il preavviso e puoi avere diritto alla NASpI. Nel modulo telematico va selezionata l’opzione “giusta causa”.
  • Assenza ingiustificata prolungata: dal 2025, se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine del CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore lo comunica all’Ispettorato e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore (art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015). Non è un modo per “farsi licenziare” e prendere la NASpI.

6. NASpI: quando spetta dopo le dimissioni

UscitaNASpI
Dimissioni volontarieNo
Dimissioni per giusta causaSì
Dimissioni nel periodo tutelato di maternità (fino al primo anno del bambino)Sì
Risoluzione consensuale nella procedura di conciliazione dell’art. 7 L. 604/1966Sì

Inoltre, dal 2025, chi si è dimesso da un contratto a tempo indeterminato e nei 12 mesi successivi perde un nuovo lavoro deve avere almeno 13 settimane di contributi tra le due cessazioni per avere la NASpI (INPS, circolare 3/2025).

7. Cosa ricevi alla fine del rapporto

Nell’ultima busta paga: retribuzione dei giorni lavorati, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima, ferie e permessi maturati e non goduti, TFR (salvo che sia destinato a un fondo pensione). Dalle competenze si sottrae l’eventuale indennità per il preavviso non lavorato.

Checklist

  1. Verifica il preavviso nel tuo CCNL.
  2. Calcola l’ultimo giorno di lavoro.
  3. Invia le dimissioni telematiche (da solo o tramite un soggetto abilitato).
  4. Conserva la ricevuta del modulo.
  5. Se vuoi ripensarci, hai 7 giorni.
  6. Controlla l’ultima busta paga e la CU.

Per un quadro completo leggi la guida alle dimissioni volontarie. Se invece è il datore a voler interrompere il rapporto, vedi si può licenziare un dipendente a tempo indeterminato?.

Come può aiutarti RW Studio

Verifichiamo preavviso e competenze finali, inviamo le dimissioni telematiche come soggetto abilitato e assistiamo le aziende nella gestione della cessazione. Scopri la consulenza del lavoro.

Domande frequenti

Posso dimettermi con una lettera?

No. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni sono valide solo se inviate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite un soggetto abilitato. Fanno eccezione il lavoro domestico, le sedi protette e il pubblico impiego.

Quanto preavviso devo dare?

Lo stabilisce il contratto collettivo applicato, in base a livello e anzianità. Lo trovi nel CCNL indicato in busta paga.

Posso licenziarmi senza preavviso?

Sì, ma il datore può trattenere un’indennità pari alla retribuzione del preavviso non lavorato. Non è dovuto in caso di giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità e paternità.

Posso ritirare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dall’invio, con la stessa procedura telematica e senza il consenso del datore.

Se mi dimetto prendo la NASpI?

No, salvo dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato di maternità o risoluzione consensuale in sede di conciliazione.

Cosa mi spetta nell’ultima busta paga?

Giorni lavorati, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti e il TFR, meno l’eventuale indennità per il preavviso non lavorato.

Il consulente del lavoro può inviare le dimissioni per me?

Sì, il consulente del lavoro è tra i soggetti abilitati all’invio del modulo telematico.

Fonti

L’autore: Dott. Walter Romanelli

Consulente del Lavoro iscritto all’Albo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento al n. 309 e titolare di RW Studio, con sede a Trento e attività in provincia di Verona. Laureato in Consulenza del Lavoro e delle Relazioni industriali all’Università degli Studi di Brescia, si occupa di consulenza del lavoro, elaborazione paghe, previdenza e gestione del personale. Chi è Walter Romanelli · Contatta lo studio

Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.